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Fondi esteri, ritenuta esclusa anche in caso di partecipazione in veicoli societari che effettuano l’investimento

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Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, la ritenuta di cui al primo comma della norma non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri, sempreché istituiti in Stati o territori white list, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Con la Risposta all’istanza di interpello 18 settembre 2019, n. 385, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

  1. ai fini della identificazione dei soggetti nei cui confronti non si applica la ritenuta, gli Oicr esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso; in tal senso si richiama quanto precisato con la Circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E;
  2. il regime di non imponibilità in esame si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white listed (così si è espressa la Risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E).

Si ricorda che con le risposte alle istanze di interpello n. 43 en. 44 del 23 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il regime di non imponibilità di cui al richiamato art. 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white listed.

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