Locazioni brevi, regime fiscale all’esame della Corte Ue
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Con l’ordinanza n. 6219/2019, depositata ieri, il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia Ue la questione della disciplina tributaria delle locazioni brevi.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’art. 4 della “Manovra correttiva” della primavera 2017 (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) aveva previsto l’obbligo per i soggetti che esercitano – anche mediante portali online – attività di intermediazione immobiliare, di trasmettere entro il 30 giugno 2018 i dati relativi alle locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento dal 1° giugno al 31 dicembre 2017;
- con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017 , sono state adottate le disposizioni di attuazione del richiamato art. 4 del D.L. n. 50/2017: in particolare, il punto 3.2 del provvedimento prevede che i dati dei contratti conclusi siano trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche pubblicate;
- a decorrere dal 1° giugno 2017, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data saranno assoggettati – su opzione – alla cedolare secca (di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) con l’aliquota del 21 per cento;
- a tal fine, per locazioni “brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali (trattandosi di servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo), stipulati: – da persone fisiche; – al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; – direttamente o tramite agenzie immobiliare (anche attraverso la gestione di portali online). Possono essere agevolate anche le locazioni di singole stanze dell’abitazione.
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