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Pubblicato l’elenco delle fondazioni e associazioni di ricerca ai fini della deducibilità delle donazioni

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio contenente l’elenco delle fondazioni e delle associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si applica l’art. 1, comma 353, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

Ai sensi di tale norma, sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dai soggetti IRES a favore di:

  1. università;
  2. fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001);
  3. istituzioni universitarie pubbliche;
  4. enti di ricerca pubblici;
  5. fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007.

La deducibilità, quindi, è ammessa soltanto se:

  1. i “fondi” sono trasferiti per “il finanziamento della ricerca”;
  2. l’erogante è un soggetto passivo IRES. Pertanto, dell’agevolazione in commento possono usufruire anche gli enti non commerciali, e quindi le fondazioni bancarie;
  3. il beneficiario dev’essere ricompreso tra i soggetti espressamente elencati dalla normativa. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 28 dicembre 2018, n. 145 , l’Agenzia delle Entrate aveva precisato quanto segue:
    1. considerato che la norma citata fa espresso riferimento a “fondi trasferiti” per il finanziamento della ricerca – ci si riferisce unicamente a trasferimenti di somme di denaro, “in quanto la definizione di ‘fondi’ non può riferirsi a beni diversi dal danaro”. Ne deriva – ha affermato l’Agenzia – che in presenza di una donazione di beni l’agevolazione in esame non può essere riconosciuta;
    2. occorre inoltre che il trasferimento dei fondi risulti tracciabile e, pertanto, deve avvenire tramite istituto bancario o ufficio postale oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, quali carte di debito di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, analogamente a quanto affermato nella Circolare 19 agosto 2005, n. 39/E (paragrafi 4 e 8).

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