Tassazione agevolata per gli interessi versati dal cliente italiano alla banca svizzera
L’istituto di credito svizzero, fiscalmente residente in questo Paese, privo di una stabile organizzazione in Italia, può applicare le norme tributarie di favore previste dalla Convenzione italo-svizzera anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati residenti in Italia, che non siano sostituti d’imposta: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2019, n. 379.
La circolare ha inoltre puntualizzato che, qualora la controparte del finanziamento non sia sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la banca è tenuta alla presentazione del modello Redditi Società di Capitali, applicando direttamente l’aliquota convenzionale sugli interessi percepiti.
Al riguardo si ricorda che l’art. 11, primo paragrafo, della citata Convenzione – firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con la Legge 23 dicembre 1978, n. 943 – stabilisce il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore. Ai sensi del successivo secondo paragrafo, tali interessi sono imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”.
In altre parole: la Convenzione si riferisce all’imposta applicata dallo Stato della fonte, limitandola al 12,5 per cento, senza circoscrivere l’aliquota ridotta ai casi in cui intervenga un sostituto d’imposta.