Avvisi e cartelle, la notifica tramite posta esclude l’applicabilità della disciplina speciale
Per la Corte di Cassazione il Fisco può procedere alla notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente; in tal caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. nn. 17445/17, 17598/2010, 911/2012, 14146/2014, 19771/2013 e 16949/2014).
Tale conclusione si fonda sull’art. 14 della citata Legge 20 novembre 1982, n. 890, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Per i giudici di legittimità, inoltre:
- la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e alle società concessionarie, di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (ad esempio, invio di raccomandata consegnata al portiere) senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario;
- in tal senso va letto anche l’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto (Cass. nn. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12 e 17598/10);
- di conseguenza, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina relativa al servizio postale ordinario, in quanto la Legge 20 novembre 1982, n. 890, attiene esclusivamente alla notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, ex art. 140 del codice di procedura civile (Cass. n. 6377/14).
Si ricorda infine che la legittimità costituzionale della notificazione diretta da parte dell’agente per la riscossione tramite servizio postale ordinario – il cui regolamento non prevede l’invio della comunicazione di avvenuta notifica – è stata recentemente affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 175/2018.
Alle medesime conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 19 giugno 2019, n. 21815 , depositata lo scorso 29 agosto.