Corrispettivi giornalieri, indicazioni per la trasmissione dei dati in mancanza del registratore telematico
La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata dai soggetti che non hanno ancora attivato il registratore telematico attraverso l’utilizzo del tracciato XML previsto per la comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia (esterometro). L’indicazione è contenuta in una Faq pubblicata ieri da AssoSoftware, che richiama a tal proposito il Provvedimento 4 luglio 2019, n. 236086/2019 .
L’Associazione ha inoltre precisato che i dati da trasmettere entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 2, comma 6-ter , del D.Lgs. n. 127/2015, da parte dei predetti soggetti, sono quelli che vengono registrati in contabilità ai fini Iva e che concorrono alla liquidazione del periodo, al netto, ad esempio, di resi e annulli. Sono da escludere in ogni caso le fatture registrate nel registro corrispettivi.
Si ricorda in proposito che nei giorni scorsi è stato aggiornato il software “Esterometro e Corrispettivi giornalieri (fase transitoria)” alla versione 2.0. L’applicazione assume ora la duplice funzione di “compilazione Esterometro e Corrispettivi giornalieri” e consente di gestire l’invio dei corrispettivi giornalieri nella fase transitoria, procedura prevista per i primi sei mesi dalla decorrenza dell’obbligo per i soggetti sprovvisti di registratore telematico, che continuano a certificare i corrispettivi tramite ricevuta o scontrino fiscale, mantenendo l’uso del registro dei corrispettivi, salvo provvedere alla trasmissione telematica dei dati di riepilogo entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda inoltre che per la gestione dei corrispettivi nel periodo transitorio sono già state rese disponibili nel mese di luglio procedure web alternative, già fruibili tramite piattaforma “Fatture e Corrispettivi”.