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Riforma fiscale: le proposte del Cndcec

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“La priorità deve essere data ora a quei redditi compresi tra 28.000 euro e 55.000 euro lordi che scontano un’aliquota marginale del 38%, la quale, considerato il livello dei redditi su cui viene applicata, appare più espropriativa che progressiva. Al costo finanziario di 9 miliardi di euro, sarebbe possibile abrogarla ed espandere dunque quella del 27% fino a 55.000 euro, riducendo così in modo strutturale ed erga omnes il numero di aliquota IRPEF da 5 a 4”: lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, nel corso del vertice che si è tenuto ieri con il vicepremier Matteo Salvini.

Per il presidente dei commercialisti si tratterebbe “di un intervento strutturale, preferibile al mantenimento dello status quo con la creazione di ulteriori regimi opzionali al 15% che portano complicazioni ulteriori e benefici effettivi consistenti ma per platee molto ristrette di contribuenti”.

Miani è poi tornato sulla questione degli Isa, sottolineando i “disagi che i commercialisti stanno affrontando in queste prime settimane di applicazione dei nuovi indici: al riguardo, è stata ribadita la richiesta per quest’anno la loro applicazione sia opzionale”.

Con riferimento agli Isa, si ricorda che con la Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha tra l’altro confermato i seguenti benefici previsti per i contribuenti “affidabili”:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l’Iva e a 20mila euro annui per le imposte dirette e l’Irap;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  3. l’esclusione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno (con graduazione in base al livello di affidabilità) dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’impossibilità di procedere tramite accertamenti sintetici (art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

In sostanza, vengono innalzate le soglie richieste per procedere attraverso l’accertamento sintetico.

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