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Ecobonus, codice tributo “6890” anche per compensare il credito ceduto per singole unità abitative

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Anche per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto, corrispondente all’importo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) su singole unità immobiliari, è valido il codice tributo “6890”, denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni” (che fu istituito con la Risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E): lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 5 agosto 2019, n. 74/E. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 14, commi 2-ter 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 3, lettera a), n. 5) e n. 9), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’art. 14 del medesimo D.L. n. 63/2013, compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari,
  2. in attuazione di tale norma è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, n. 100372/2019, che ha contestualmente approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito. Quest’ultimo, in particolare, ha:
    1. stabilito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari;
    2. disciplinato la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui all’art. 14, comma 2-quater, del D.L. n. 63/2013 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per quanto riguarda in particolare, gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, si prevede che:

  1. i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi da Irpef, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure di altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
  2. tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai “no tax area”, possono cedere tale credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati.

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