Ammessa l’integrazione dei titoli di viaggio da parte di un soggetto diverso dal venditore
E’ legittima l’emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico – con l’indicazione della propria ragione sociale e del numero di partita Iva – mentre il servizio di trasporto è poi reso dalle aziende concessionarie che provvedono per conto della società affidataria anche alla vendita del biglietto: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 1° agosto 2019, n. 22 , in linea con la C.M. 28 gennaio 1993, n. 10 .
Nel documento, in particolare, si sottolinea che tali documenti costituiscono titolo idoneo a documentare il corrispettivo relativo all’attività di trasporto qualora:
- siano conformi al D.M. 30 giugno 1992;
- vengano adempiuti gli obblighi previsti dalla norma (comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle società concessionarie che rendono il servizio di trasporto, indicazione nel titolo di trasporto della natura dello stesso, fatturazione da parte delle singole società concessionarie dei corrispettivi ad essi riferibili).