Società di capitali a ristretta base azionaria, legittima l’attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, qualora siano stati accertati utili non contabilizzati opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi. È comunque ammessa la prova contraria, da parte del contribuente, che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti (in tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione 18 ottobre 2017, n. 24534).
Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 11 giugno 2019, n. 20486, depositata lo scorso 30 luglio.
Si ricorda che con l’ordinanza 3 gennaio 2019, n. 43, la Cassazione aveva affermato – analogamente a quanto precisato con la pronuncia in commento – che nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
A tal fine, peraltro, non è sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (Cass. 22 novembre 2017, n. 27778, 18 ottobre 2012, n. 17928, 2 marzo 2011, n. 5076 e 21 novembre 2018, n. 30069).