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La Cassazione conferma l’inammissibilità di nuovi motivi in appello

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Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti con il ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto, anche ai fini dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così, Corte di Cassazione 24 luglio 2018, n. 19616).

Di conseguenza, nel processo tributario si ritiene inammissibile la deduzione in appello di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento (in tal senso si richiama Cass. 24 ottobre 2014, n. 22662).

Tali principi sono stati confermati da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 16 maggio 2019, n. 20142, depositata lo scorso 25 luglio.

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