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Escluso dall’obbligo di applicare le ritenute il soggetto non residente privo di stabile organizzazione

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Il soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d’imposta e quindi non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 312. In particolare:

  1. in linea di principio, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (a tal fine si richiamano gli articoli 23, comma 1, e 64, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’art. 73, comma 1, del Tuir);
  2. in passato il Ministero delle Finanze ha peraltro affermato che gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia (Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1).

Si ricorda che con la Risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E, fu affermato – con riferimento agli adempimenti del sostituto di imposta relativi ai redditi di natura finanziaria – che il possesso di una stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto di diritto estero, non preclude alla nomina di un rappresentante fiscale al fine di poter adempiere correttamente agli obblighi tributari. In particolare:

  1. anche se l’ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti (ad esempio, la tenuta della contabilità e la qualifica di sostituto d’imposta), si tratta di fatto di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l’attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione;
  2. in tal senso depongono anche le modifiche apportate agli articoli 151152 e 153 del Tuir dal D.Lgs. 15 settembre 2015, n. 147 ;
  3. peraltro, con riferimento agli adempimenti relativi ai redditi di natura finanziaria, qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta, l’intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale;
  4. quest’ultimo presenterà, nell’ambito del proprio modello 770, i quadri riferibili al soggetto estero separatamente da quelli concernenti le ritenute e le imposte sostitutive versate con riferimento alla propria attività di intermediario, indicando il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione italiana.

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