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I criteri per distinguere tra concessione di spazi e locazione di immobile

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Con la Risposta all’istanza di interpello 25 luglio 2019, n. 318, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario relativo ad un contratto di concessione di utilizzo di spazi per la realizzazione di corsi professionali per il personale.

Al riguardo, la prima questione da risolvere è la verifica della natura dell’accordo: occorre cioè stabilire se l’obbligo da parte di un soggetto di mettere a disposizione di un altro soggetto, ad uso didattico, l’utilizzo di propri locali opportunamente attrezzati per la realizzazione di corsi di formazione. In particolare, non si è in presenza di un contratto di locazione qualora, come nella fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia:

  1. in capo al concedente vengano posti determinati oneri, quali la predisposizione del locali e l’installazione di pc collegato a videoproiettore con schermo e lavagna a fogli mobili, le connessioni telefoniche; la pulizia ordinaria degli spazi concessi; l’eventuale assistenza in laboratorio informatico da parte di un assistente tecnico; la presenza di un servizio di uscierato; la verifica sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle precisazioni contenute nel presente accordo e nelle ore di concessione; la comunicazione tempestiva dell’eventuale sopravvenuta impossibilità a concedere in uso le aule;
  2. a fronte dell’utilizzo dei predetti spazi e servizi, il concessionario si obblighi a corrispondere un determinato importo per ogni ora di utilizzo. A questo punto:
    1. nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con scrittura privata non autenticata, si renderà applicabile l’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi del quale “Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”. Pertanto l’obbligo della registrazione si realizzerà soltanto al verificarsi del caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 131/86;
    2. qualora il contratto di concessione spazi venga formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, lo stesso sarà assoggettato a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. 131/86.

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