Soggetta alla TARI la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
Attualmente la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 23 luglio 2019, n. 306.
Si ricorda che in materia sono intervenuti i seguenti provvedimenti:
- art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), successivamente integrato dall’art. 2, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- art. 1, comma 647, della medesima Legge n. 147/2013;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013.
L’attuazione della normativa prevista non è stata ancora completata, considerato anche che, in materia di revisione del catasto, non è stata emanata la relativa norma attuativa della Legge 11 marzo 2014, n. 23, e quindi non è stato possibile emanare il Provvedimento direttoriale dal menzionato art. 1, comma 645, secondo periodo, della Legge n. 147/2013.
Con la richiamata Risposta n. 306/2019 è stato inoltre sottolineato che – alla luce di quanto dispone l’art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013 – per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.