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Anche i diritti di licenza nel valore doganale delle merci

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Di regola il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione, cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le rettifiche previste dalla legge (Corte di Giustizia Ue, 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., causa C-116/12, punti 38, 44 e 50, e 21 gennaio 2016, Stretinskis, causa C-430/14, punto 15).

Il valore in dogana deve comunque riflettere il valore economico reale della merce importata e, quindi, considerarne tutti i fattori economicamente rilevanti (così, Corte di Giustizia Ue, 20 dicembre 2017, causa C-529/16, Hamamatsu). Inoltre, per la giurisprudenza di legittimità anche i diritti di licenza incidono sulla determinazione del valore doganale qualora i corrispondenti beni immateriali siano incorporati nella merce; di conseguenza, qualora il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate non ne includa il relativo importo, l’art. 32 del Codice doganale comunitario prevede che al prezzo si debbano aggiungere “c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare (…)”.

Tale regola è confermata dal Regolamento n. 2454/93 – emanato in attuazione del Codice doganale comunitario – ai sensi del quale “quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’articolo 29 del codice [doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

  • si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e
  • costituisce una condizione di vendita delle merci in causa” (art. 157, paragrafo 2).

Pertanto occorre la presenza contestuale di tre condizioni:

  1. in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
  2. in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare;
  3. in terzo luogo, che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare.

I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 maggio 2019, n. 19213, depositata lo scorso 17 luglio.

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