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Indeducibili i contributi previdenziali versati dagli eredi a seguito di un atto di recupero coattivo dell’Ufficio

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Gli eredi che hanno provveduto in nome e per conto del de cuius al versamento dei contributi previdenziali obbligatori di cui questi era debitore, non possono portare i relativi importi in deduzione qualora detto versamento non sia avvenuto volontariamente ma solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo emesso dal competente Ufficio finanziario e non sia preordinato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale in favore degli eredi stessi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 luglio 2019, n. 267.

Nella situazione descritta, infatti, non si ravvisa in capo agli eredi alcun interesse, specifico e personale, nel pagare i contributi previdenziali del soggetto deceduto, posto che il versamento non è finalizzato ad ottenere un trattamento pensionistico, né, peraltro, il de cuius risulta essere fiscalmente a carico degli eredi medesimi.

In merito a tale questione, in passato era stato anche affermato che ai fini della deducibilità, da parte dell’erede, dei contributi previdenziali corrisposti alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del de cuius, è necessario che l’onere sia stato integralmente assolto dall’erede stesso e che il versamento eseguito da quest’ultimo, ancorché effettuato in virtù delle norme disciplinanti la materia ereditaria, si ponga in rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede stesso (in tal senso si richiama la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28 aprile 2009, n. 114/E).

In linea generale, si ricorda che ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e), del Tuir, dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

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