Non soggetta a Iva la formazione professionale gratuita
Le prestazioni di formazione professionale rese da una Cooperativa sociale agli allievi su incarico della Regione sono escluse da Iva per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto fornite gratuitamente e non “verso corrispettivo”.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad istanza di interpello n. 237 del 15 luglio 2019 ad un quesito posto da un centro di formazione professionale che fornisce prestazioni gratuite, finanziate da contributi pubblici, nell’ambito dell’attività di Istruzione e Formazione Professionale (“IeFP”), a favore degli allievi minori.
Rispetto al caso esaminato l’Agenzia osserva che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato da un soggetto passivo che agisce nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni. Presupposto oggettivo dell’imposizione è, quindi, la sussistenza del requisito dell’onerosità, ovvero quando tali prestazioni siano eseguite a seguito del pagamento di un corrispettivo.
Gli allievi, nel caso di specie, non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della Cooperativa sociale non corrispondendo a quest’ultima alcuna somma per la partecipazione ai corsi. Ne consegue che le prestazioni formative rese dalla Cooperativa sociale nei confronti degli allievi si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972.