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Recuperabile l’IVA versata in eccesso con i versamenti in split payment

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L’importo versato in eccesso dell’IVA erroneamente addebitata – per il quale il fornitore non può più emettere le note di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto decorso un anno dall’operazione – può essere scomputato dal cessionario o committente dai futuri versamenti che dovrà effettuare in regime di split payment.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza di interpello n. 243 del 16 luglio 2019 , precisando che il maggiore importo versato costituisce un indebito oggettivo ex art. 2033 e ss. del codice civile, il quale – ove riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria – può dar luogo alla ripetizione delle somme indebitamente versate, oppure, in alternativa, al loro utilizzo in compensazione.

A tale fine, il contribuente sarà tenuto ad evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione, specificando le motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e dei relativi importi, anche attraverso un apposito prospetto di riconciliazione dal quale emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione alle quali è stato effettuato, in regime di split payment, il versamento dell’indebito IVA e quelle sulle quali è stata applicata la minore aliquota IVA, ai fini della determinazione del credito utilizzabile in compensazione.

In merito al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’Agenzia ricorda inoltre che nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.

Di conseguenza, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria dovrà regolarsi nel seguente modo:

  • nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.

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