In arrivo le comunicazioni per l’omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero nel 2016
| News
Emanato il provvedimento direttoriale n. 247672 del 12 luglio 2019 con il quale l’Agenzia delle Entrate scrive ai contribuenti che non hanno dichiarato – in tutto o in parte – le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, nonché i redditi percepiti in relazione a tali attività, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- ai sensi dell’art. 8 , paragrafo 3 bis, della DAC2 (Direttiva del Consiglio 2011/16/UE , come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE), gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari;
- il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’Ocse, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra Ue. In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti. Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l’identificativo del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto;
- i dati pervenuti nell’ambito del flusso CRS relativi al 2016 sono stati già utilizzati per un primo invio di comunicazioni volte alla promozione dell’adempimento spontaneo, approvato con il Provvedimento direttoriale 21 dicembre 2017, n. 299737;
- con il provvedimento in esame, invece, è previsto un secondo invio di comunicazioni, basate su nuovi criteri selettivi e su dati pervenuti successivamente anche da altri Paesi. Nello specifico, si dispone che:
a. la comunicazione in esame deve contenere le seguenti informazioni:
– codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
– codice atto;
– descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
– possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
– istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
– invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
– modalità per chiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi agli Uffici della Direzione Provinciale più vicina;
b. il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, usufruendo della riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso.
Articoli recenti
IRES premiale: i requisiti da rispettare
19 Dicembre 2024
Reverse charge sotto condizione
19 Dicembre 2024
Adempimento collaborativo: pronto il nuovo modello di adesione
18 Dicembre 2024
Un ravvedimento per 48 mila
18 Dicembre 2024