L’immissione solo virtuale della merce nel deposito fiscale non blocca la detrazione dell’Iva
Per la Corte di Cassazione, il Fisco non può pretendere il pagamento dell’Iva all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all’art. 50-bis, comma 4, lettera b), del D.L. n. 331/1993, qualora abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del reverse charge mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite (in tal senso si segnala la pronuncia n. 11640/2019 ).
Per i giudici di legittimità, infatti, la violazione realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può quindi mettere in discussione il suo diritto alla detrazione. A tali conclusioni era giunta anche la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13 , secondo cui detta violazione può essere sanzionata – in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l’autofatturazione – con una specifica sanzione per il ritardo, non fissa e che può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purché sia rispettato il principio di proporzionalità.
I principi che precedono sono stati confermati dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 12231/2017 , 18928/2018 , 17815/2015 e 18156/2019 .
Con l’ordinanza da ultimo citata, inoltre, gli Ermellini hanno precisato – con specifico riferimento alle sanzioni – che “l’utilizzo da parte dell’importatore dei depositi fiscali in via meramente virtuale per finalità solo contabili, pur non consentendo il recupero dell’imposta, anche ove tardivamente assolta, con il meccanismo del ‘reverse charge’, legittima, in ragione dello scarto temporale tra la dichiarazione e l’autofatturazione, l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13” (così anche Cass. 5 ottobre 2018, n. 24447).