Skip to main content

Nel consorzio esclusi da Iva gli importi versati a titolo di penalità

|

Gli importi versati dal consorziato al consorzio a titolo di penalità, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972: manca infatti un rapporto sinallagmatico. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 12 luglio 2019, n. 228 .

Si ricorda che con la risposta 12 giugno 2019, n. 188, fu chiarito che qualora il rapporto sussistente tra la società consortile e le singole consociate sia riconducibile al mandato senza rappresentanza, ai fini Iva si applica l’art. 3, comma 3 , ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l’operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante.

Di conseguenza:

  1. la società consortile fattura alla stazione appaltante i corrispettivi previsti dal contratto di appalto;
  2. le società consociate, a loro volta, secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale, emettono fattura nei confronti del consorzio, per un ammontare totale pari ai corrispettivi fatturati da quest’ultima alla stazione appaltante;
  3. la società consortile ripartirà tra le consociate i costi sostenuti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, attraverso l’emissione di apposite fatture;
  4. le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dal consorzio, applicano l’Iva con l’aliquota propria delle operazioni rese da quest’ultimo alla stazione appaltante;
  5. alle somme addebitate dalla società consortile alle società per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei servizi si applica il regime Iva previsto per i servizi acquistati dal consorzio stesso.

Con il Principio di diritto 2 novembre 2018, n. 9, infine, l’Agenzia precisò che devono essere assoggettati ad Iva i servizi resi da una società consortile ad un soggetto pubblico non consorziato o socio: non può applicarsi l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Nel documento di prassi in commento è stato peraltro sottolineato che, qualora per tali servizi la società non si proponga sul mercato, ma sia obbligata a svolgerli per legge, gli stessi dovranno essere esclusi dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi.

Di conseguenza, in presenza dei requisiti prescritti dalle Circolari n. 23/E/2009 e n. 5/E/2011 , i servizi resi dalla società ai propri consorziati possono considerarsi esenti da Iva se – al netto delle prestazioni effettuate nei confronti dell’ente pubblico – l’attività principale della società è svolta prevalentemente a favore dei propri consorziati.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta