Giochi, ambito circoscritto per l’esenzione Iva
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da Iva le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati dalla norma, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate.
Per effetto dell’art. 1, comma 497, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), l’esenzione in esame si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, “anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
Successivamente, con la Circolare 13 maggio 2005, n. 21/E (paragrafo 7.1), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detta esenzione si estende anche ai rapporti contrattuali in cui una delle parti è necessariamente il concessionario del gioco.
Quest’ultimo, infatti, può effettuare la raccolta delle giocate avvalendosi di una propria organizzazione o di terzi; in questa seconda ipotesi, possono effettuare la raccolta delle giocate per il concessionario l’esercente e il possessore/gestore di apparecchi.
Di conseguenza, l’esenzione da Iva si riferisce ai rapporti concessionario-esercente e concessionario-gestore, mentre devono essere assoggettati ad Iva con l’aliquota ordinaria i corrispettivi delle attività svolte nell’ambito dei rapporti instaurati tra soggetti diversi, quali quello tra esercente e gestore perché – ha precisato l’Agenzia delle Entrate – hanno ad oggetto prestazioni diverse da quelle di raccolta delle giocate rese al concessionario.