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Revisori enti locali, la norma non prevede un limite minimo del compenso

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Nell’ultima Informativa periodica del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione nazionale commercialisti, viene dato risalto all’adeguamento dei compensi spettanti ai revisori degli enti locali, disposto dal D.M. 21 dicembre 2018 con effetto dal 1° gennaio 2019.

Al riguardo, se da un lato viene espressa soddisfazione per il “riconoscimento dell’importanza della funzione revisionale, che somma ormai oltre 100 adempimenti nell’arco dell’anno, e che costituisce un inalienabile presidio a garanzia della legalità nell’interesse dell’ente e della comunità di riferimento”, dall’altro si sottolinea che “gli aumenti ottenuti non risolvono del tutto il problema dell’enorme sproporzione tra impegni e responsabilità, da un lato, e compensi, dall’altro, soprattutto per i revisori dei comuni più piccoli”.

Si aggiunga inoltre che non è ancora stato previsto espressamente un limite minimo, “il che – afferma il documento in esame – continua a esporre il revisore a proposte di remunerazione oggettivamente non in linea con il principio – sancito all’art. 2233 c.c. – secondo cui la misura del compenso deve sempre essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

L’Informativa si sofferma inoltre sul tavolo tecnico che vede coinvolto il Cndcec con il Ministero dell’Interno per la definizione del nuovo regolamento recante modifiche al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, relativo all’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e alle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Si segnala infine l’attivazione da parte del Consiglio nazionale in collaborazione con la Corte dei Conti di un tavolo tecnico di coordinamento al fine di adeguare lo schema di relazione al rendiconto della gestione e la bozza di parere al bilancio di previsione dell’organo di revisione degli enti locali ai relativi questionari elaborati dalla Sezione Autonomie per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

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