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Le controdeduzioni del contribuente impongono al Fisco di integrare l’avviso di accertamento

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In materia di accertamento induttivo, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia controdedotto nella fase amministrativa alle contestazioni dell’Ufficio esponendo argomenti a proprio favore, qualora l’Ufficio non ritenga di accogliere le controdeduzioni, ha l’obbligo di integrare la motivazione del provvedimento impositivo (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione 30 ottobre 2018, n. 2761731 maggio 2018, n. 13908 e 7 giugno 2017, n. 14091). Per i giudici di legittimità, in ogni caso, delle controdeduzioni del contribuente deve tenere conto anche la Commissione tributaria, ove esse siano riversate ritualmente negli atti processuali (così, Cass. 22 febbraio 2019, n. 5327), sebbene quali elementi indiziari e non certamente vincolanti nella formazione del proprio convincimento (Cass. 12 aprile 2017, n. 9484).

I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 14 maggio 2019, n. 17538, depositata lo scorso 28 giugno.

In linea più generale, si ricorda che secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole. Di conseguenza, potrà anch’esso basarsi senza limiti sul metodo induttivo e il relativo avviso potrà essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 14 marzo 2007, n. 59775 febbraio 2009, n. 276115 dicembre 2010, n. 2533523 dicembre 2014, n. 2732310 dicembre 2014, n. 25989 e 28 ottobre 2015, n. 21984).

Nell’ambito dello stesso filone giurisprudenziale è stato chiarito altresì che:

  1. l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli Uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cass. 21 ottobre 2013, n. 23729 e 6 settembre 2013, n. 20496);
  2. ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, può procedere con l’accertamento parziale, che non è dunque circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del Tuir.

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