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Prosegue al Senato l’esame del decreto sull’amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche

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Prosegue presso la Commissione Finanze e Tesoro del Bilancio del Senato l’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento sull’amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 4, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 (il quale rimanda al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera a), del medesimo provvedimento): si tratta quindi delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Lo schema di decreto prevede tra l’altro che costituiscono allegati al bilancio di previsione:

  1. la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con l’indicazione degli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo;
  2. la norma dispone che del presunto avanzo di amministrazione se ne può disporre nella misura in cui l’avanzo stesso risulti realizzato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge n. 243/2015, ad esclusione della quota di avanzo costituita da fondi vincolati. In caso di presunto disavanzo di amministrazione, la norma prevede che di esso si debba tener conto obbligatoriamente all’atto della formulazione del bilancio di previsione, ai fini del relativo assorbimento, le cui modalità dovranno essere indicate dall’organo di vertice della Pa nella deliberazione del bilancio. In caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica è tenuto ad informare l’amministrazione vigilante, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte dei conti, e a deliberare i provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento;
  3. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
  4. la relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e dai collegi sindacali (articolo 19) – ai quali il bilancio di previsione è sottoposto almeno 15 giorni prima della sua deliberazione da parte dell’organo di vertice dell’amministrazione – che reca valutazione sui programmi e sugli obiettivi che l’amministrazione pubblica intende realizzare, sull’attendibilità delle entrate nonché sulla congruità delle spese.

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