In capo al CTU l’obbligo di emettere la fattura elettronica
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) è tenuto ad emettere la fattura elettronica: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 27 giugno 2019, n. 211, sulla base della circostanza che il reddito derivante da tale attività, qualora sia svolta con carattere di abitualità, dev’essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir).
In tal caso, quindi, si applica l’art. 54 del medesimo Testo Unico. Nel richiamato documento le Entrate sottolineano inoltre che la Circolare 7 maggio 2018, n. 9/E, precisò che, con riguardo ai compensi e agli onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico.
Di conseguenza, il consulente tecnico d’ufficio è tenuto ad emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, avendo cura di evidenziare “che la ‘solutio‘ avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/edal provvedimento del Giudice”.
Pertanto l’Amministrazione della Giustizia, pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.