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Entro lunedì 1° luglio il versamento di Ivie e Ivafe

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Scadrà lunedì prossimo, 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) il termine per il versamento – in un’unica soluzione o come prima rata – dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), risultanti dalle dichiarazioni annuali.

Per quanto riguarda l’Ivie si precisa quanto segue:

  1. il versamento si riferisce al saldo per l’anno 2018 e al primo acconto per l’anno 2019, senza alcuna maggiorazione;
  2. l’importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dal modello Redditi PF;
  3. sono tenuti all’adempimento le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati;
  4. in caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario;
  5. nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l’Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione;
  6. il versamento dev’essere effettuato con l’F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
    • “4041”, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
    • “4042”, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
    • “4044”, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
    • “4045”, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”,
    • “4046”, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”;
  7. per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.

Relativamente all’Ivafe, si ricorda che:

  1. sono tenute al versamento le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni;
  2. il versamento dev’essere effettuato con l’F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
    • “4043”, denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
    • “4047”, denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
    • “4048”, denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”;
  3. in dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati nel quadro RW.

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