Ingiunzioni fiscali, sancita la competenza in base alla sede dell’ente locale
Con la sentenza 8 maggio-25 giugno 2019, n. 158/2019, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (contenente le “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”), nella parte in cui dopo le parole “È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”, non prevede le parole “ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente”.
La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Genova, secondo il quale la norma in esame andava censurata nella parte in cui, nello stabilire che per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’art. 3 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, “[è] competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”, sancisce l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione dell’entrata patrimoniale dell’ente pubblico concedente, e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell’ente locale impositore/concedente.
Nella citata pronuncia n. 158/2019, i giudici delle leggi hanno richiamato i princìpi già enunciati nella sentenza n. 44/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, nonché quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997, sono devolute alla competenza della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi e i tali soggetti hanno sede, anziché di quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.
Con tale pronuncia, questa Corte ha ritenuto infatti che, poiché l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo “spostamento” richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione” o comunque a “rendere ‘oltremodo difficoltosa’ la tutela giurisdizionale”.