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Nella fattura elettronica non è richiesto il numero REA: non necessaria la nota di variazione

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Con la risposta all’istanza di interpello 26 giugno 2019, n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il numero REA non è un elemento richiesto dall’art. 21 del D.P.R. 633/72 (né da altre norme fiscali); di conseguenza, l’assenza di tale dato nella fattura elettronica non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione ex art. 26 del medesimo decreto Iva.

Al riguardo, l’Agenzia precisa tuttavia che:

  1. ai sensi dell’art. 2250, comma 1, del codice civile, negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese devono essere indicati, tra l’altro, l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione;
  2. l’omessa indicazione comporta una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (importo indicato dal successivo art. 2630);
  3. nella nozione di “atti” sono ricompresi tutti i documenti prodotti dalle società soggette all’obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese, comprese quindi anche le fatture.

In merito alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., e sul comportamento più idoneo ad evitarla o a porvi rimedio, l’Agenzia non si pronuncia non avendo competenza al riguardo.

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