Ricercatori e lavoratori impatriati ammessi al regime agevolato anche senza iscrizione all’Aire
Possono fruire del regime fiscale agevolato previsto per i docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78) e per lavoratori i impatriati (art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147) anche i soggetti non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), in quanto il requisito della effettiva residenza all’estero può essere provato anche in base alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nelle risposte a istanza di interpello n. 204 e 207 del 25 giugno 2019, con un’interpretazione di favore che tiene conto delle modifiche introdotte dal decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019 ), attualmente all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge.
In particolare, l’art. 5 del D.L. n. 34/2019 prevede che possono accedere al regime fiscale agevolato i cittadini italiani non iscritti all’Aire, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, purchè possano comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni almeno nei due anni precedenti al trasferimento.
In merito l’Agenzia ha confermato che anche i soggetti non iscritti all’Aire rientrati fiscalmente in Italia entro il 31 dicembre 2019 possono usufruire dell’agevolazione fiscale (nel testo vigente al 31 dicembre 2018), laddove gli stessi possano dimostrare la residenza fiscale all’estero per i due periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate dalle singole Convenzioni internazionali.