Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri
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Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza (sia di merito, sia di legittimità), le cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento di crediti tributari, aventi titolo in avvisi di accertamento o di liquidazione notificati, possono essere contestate innanzi le Commissioni tributarie (ed essere da queste invalidate) soltanto per vizi propri e non anche per vizi suscettibili di determinare l’annullamento degli atti presupposti.
Al riguardo, si ritiene che:
- la non debenza dell’imposta costituisca un vizio idoneo a determinare l’annullamento dell’avviso di liquidazione;
- la contestazione delle cartelle in base a vizi suscettivi di determinare l’annullamento degli avvisi dev’essere dichiarata inammissibile. In tal senso si richiama l’ordinanza della Corte di Cassazione 24 maggio 2017, n. 13102, secondo la quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi dei vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”;
- l’inammissibilità può essere eccepita o rilevata in ogni stato e grado del processo, fatto salvo il giudicato.
Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 9 maggio 2019, n. 15452, depositata lo scorso 7 giugno.
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