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Sport bonus, la prima finestra resterà aperta fino al 4 luglio

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Dal 4 giugno e fino al 4 luglio 2019 sarà possibile accedere alla prima finestra al fine di accedere allo sport bonus, cioè al credito d’imposta riconosciuto dall’art. 1, comma 363 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Lo ha comunicato l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito, fornendo indicazioni sugli aspetti procedurali e sulla modulistica per la richiesta in base alla categoria di appartenenza.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. la domanda dev’essere trasmessa tramite Pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it entro la citata scadenza del 4 luglio 2019, indicando nell’oggetto della mail: “Sport Bonus 1° finestra 2019”;
  2. l’Ufficio per lo sport invierà all’indirizzo Pec del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;
  3. sul sito www.sport.governo.it, entro il 19 luglio sarà pubblicato l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro (è prevista unicamente l’indicazione del relativo numero di codice seriale);
  4. nei 10 giorni successivi alla pubblicazione – e comunque entro il 29 luglio – i soggetti indicati nell’elenco potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nella domanda;
  5. entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione (e comunque entro il 9 agosto), i soggetti destinatari delle erogazioni liberali dovranno dichiarare – utilizzando un apposito modello – di aver ricevuto l’erogazione in denaro;
  6. successivamente l’Ufficio per lo sport pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

Al riguardo si ricorda che:

  1. l’agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui le donazioni siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti;
  2. il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
  3. per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione con il modello F24, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  4. non è ammesso il cumulo dell’agevolazione in commento con altri incentivi fiscali previsti da altre norme a fronte delle medesime erogazioni;
  5. ai fini del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente attraverso bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, oppure assegni bancari e circolari.

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