Termini stretti per la nota di variazione Iva in presenza di una transazione
In presenza di un accordo transattivo, la nota di variazione Iva può essere effettuata soltanto entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione originaria: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 3 giugno 2019, n. 178.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Come sottolineato nella risposta in esame, la funzione della transazione è quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni;
- gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa, a seconda della circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti (concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie), oppure si determini la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni (in tal senso si rinvia alle pronunce della Cassazione nn. 27448/2005, 7830/2003 e 10937/1996);
- al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso per individuare la specifica volontà delle parti. In via generale, l’obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite si caratterizza quale effetto tipico o naturale dell’accordo di composizione della controversia.
In particolare, si deve distinguere tra transazione “dichiarativa” (o conservativa) e transazione “novativa”: nel primo caso, infatti, non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa; nella transazione “novativa”, invece, le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’Iva dev’essere oggetto di specifica valutazione.