Per il visto infedele il Caf risponde in solido con il responsabile dell’assistenza fiscale, i nuovi chiarimenti dalle Entrate
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Qualora sul modello 730 sia stato apposto un visto di conformità infedele, è dovuta una somma in luogo dell’importo corrispondente ad imposta, interessi e sanzione che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Tale importo – pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata – è dovuto dai seguenti soggetti:
- professionista abilitato;
- Responsabile dell’Assistenza Fiscale (Raf);
- il Caf (in solido con il Raf). Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24 maggio 2019, n. 12/E , intervenuta per chiarire taluni aspetti della disciplina relativa al visto di conformità infedele, alla luce delle novità introdotte dall’art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 (tale norma è intervenuta sull’art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, successivamente modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).
Tale importo – che non è dovuto in presenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente – è ridotto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, qualora il Caf o il professionista trasmettano:
- una dichiarazione rettificativa del contribuente; oppure
- qualora il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.
Nel documento di prassi in commento si precisa inoltre che:
- in caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa attraverso il modello 730, accompagnata dal versamento di una somma pari alla sanzione da parte del Caf/professionista e dalla consegna della delega F24 al contribuente per il pagamento di imposta e interessi, il Caf/professionista “può ritenersi liberato e, pertanto, l’omesso o carente versamento di imposta e interessi deve essere riferito al contribuente”;
- le nuove misure sulla responsabilità di Caf e professionisti – introdotte dall’art. 7-bis del D.L. n. 4/2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge n. 26/2019 – si applicano a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
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