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Versamenti, probabile la proroga al 22 luglio

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Sarebbe pronto il testo del decreto contenente lo slittamento dal 1° al 20 luglio – e quindi al 22, in quanto il 20 cadrà di sabato – del termine entro il quale le partite Iva dovranno effettuare i versamenti fiscali: in alternativa, semprechè il provvedimento venga emanato, sarà possibile effettuare detti pagamenti entro il 21 agosto, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

La misura era stata chiesta anche nelle ultime ore dai rappresentanti dei professionisti, preoccupati dai ritardi che stanno caratterizzando la messa a punto degli Isa. Una proroga ancora più ampia dei temini di versamento, al 30 settembre 2019, è stata chiesta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con una nota e due lettere inviate ai vertici del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, insieme alla richiesta di differimento al 31 ottobre 2019 del termine per effettuare l’adesione al nuovo servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” e la conferma della possibilità di invio tramite Pec dei moduli di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

In aggiunta è arrivata la nota indirizzata al Garante del contribuente dall’Associazione italiana dottori commercialisti (AIDC) e dall’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC) ai fini della disapplicazione degli Isa relativamente all’anno di imposta 2018.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, è riconosciuto uno specifico regime premiale a favore dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli ISA. In particolare, sono previsti i seguenti benefici:
    a. esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    – 50mila euro annui relativamente all’Iva;
    – 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
    b. esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
    c.inapplicabilità della disciplina sulle società non operative (di cui all’art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724);
    d. esclusione dell’accertamento induttivo;
    e. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
    f. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all’art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato;
  2. in attuazione del richiamato art. 9-bis, commi 12 e 17, del D.L. n. 50/2017, con il Provvedimento direttoriale 10 maggio 2019, n. 12620 0, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità, disciplinando – per il periodo d’imposta 2018 – le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.

Sono stati definiti, in particolare, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge. Il provvedimento in esame ha altresì definito le procedure cui devono attenersi i soggetti incaricati alla trasmissione telematica ai fini dell’acquisizione massiva dei dati.

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