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Decreto “crescita”, stop alle specializzazioni dei commercialisti. Via libera alla competenza sugli affitti d’azienda

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Sono più di una le modifiche proposte al testo del decreto “crescita” (D.L. n. 34/2019 ) a seguito dell’esame degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera. Innanzitutto, “salta” la proposta relativa al riconoscimento delle specializzazioni dei commercialisti: i relativi emendamenti sono stati infatti dichiarati inammissibili (emendamento 39.04.).

Ammesso invece l’emendamento che estende a commercialisti ed avvocati la possibilità di autenticare e depositare gli atti di affitto di azienda (emendamento 11.02.). Stessa sorte per le proposte relative ai requisiti dimensionali delle Srl ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di nominare l’organo di controllo.

In merito alle diverse proposte di modifica relative all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, la soluzione che ha raccolto il parere favorevole dei commercialisti è quella prospettata dall’emendamento presentato a firma Gusmeroli e altri, che fissa le soglie per l’introduzione di sindaco o revisore a:

  • 4 milioni di attivo,
  • 4 milioni di ricavi e
  • 20 dipendenti.

Si tratterebbe – ha commentato Miani – di una “soluzione di compromesso accettabile, che tiene conto dei timori presenti tra le imprese tutelando al contempo ratio e finalità di una riforma storica”.

Nei prossimi giorni gli emendamenti ammessi saranno sottoposti all’esame nel merito.

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), si ricordano le seguenti:

  1. la reintroduzione del superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019, con consegna del bene entro il 30 giugno 2020 (la maggiorazione, peraltro, può essere utilizzata soltanto per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto, per la quota di investimento di importo non superiore a 2,5 milioni di euro);
  2. la soppressione della mini-Ires, che era stata introdotta dall’art. 1, commi da 28 a 34 , della legge di Bilancio 2019. Contestualmente si prevede l’introduzione di un’agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda. In particolare, è prevista un’aliquota ridotta sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla loro destinazione specifica, pari:
    – al 22,5 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
    – al 21,5 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; – al 21 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
    – al 20,5 per cento per i periodi d’imposta successivi;
  3. l’incremento della deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, già aumentato al 40 per cento dall’art. 1, comma 12 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

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