Detrazione parziale per le ristrutturazioni con ampliamento
In caso di ristrutturazione immobiliare con demolizione e ricostruzione, la detrazione Irpef spetta soltanto in presenza di una fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente. Di conseguenza, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non può essere riconosciuta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura una “nuova costruzione”.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 21 maggio 2019, n. 150 . Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 del decreto “crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), ai trasferimenti di fabbricati (nella loro interezza) a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, e all’alienazione, si applicano l’imposta di registro e le ipo-catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna.
In mancanza di tali condizioni, le imposte devono essere versate in misura ordinaria e aggravate di una sanzione del 30 per cento delle imposte stesse, nonché di interessi di mora, conteggiati dalla data di acquisto dell’immobile.