Definizione delle liti pendenti: scomputabile quanto versato per il ravvedimento operoso
Gli importi versati dal contribuente in sede di ravvedimento operoso – tuttora in contestazione in quanto tale versamento è stato ritenuto inefficace dall’Agenzia delle Entrate – possono essere scomputati dall’ammontare dovuto ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, di cui all’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136: lo ha precisato la stessa Agenzia con la risposta all’istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 141 .
Il nono comma del richiamato art. 6 , infatti, dispone che:
- dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio;
- la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Si ricorda che per poter accedere alla definizione agevolata in esame è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
La definizione delle liti pendenti si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, cui si applicano eventualmente determinate percentuali di riduzione (previste ai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 3 del medesimo art. 6 ), in relazione allo stato e al grado del giudizio.