La presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali blocca le azioni esecutive
A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l’Ufficio è tenuto a disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato senza la necessità di un’apposita istanza da parte del contribuente.
L’Ufficio, in particolare, comunicherà all’agente della riscossione la sospensione della riscossione relativamente alle iscrizioni a ruolo già effettuate e ai carichi già affidati, e non procederà ad ulteriori affidamenti o iscrizioni a ruolo.
Tale regola è stata confermata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate nel corso di una videoconferenza organizzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Si ricorda che alla misura in esame – disciplinata dall’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136– sono ammesse le controversie tributarie:
- nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
- abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ma instaurate erroneamente innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo; non lo sono invece le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.
Sono invece escluse dalla definizione le controversie:
- relative ad atti privi di natura impositiva;
- concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Ai fini della sanatoria in commento, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, dev’essere versato un importo pari:
- al 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- al 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.