ISA, richiesto il punteggio 8 per l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti
Nell’ambito del regime premiale previsto dalla normativa sugli Isa (art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) è previsto anche l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti: in merito a questo beneficio, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 maggio 2019, n. 126200 precisa che il medesimo sia subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno d’imposta 2020;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018.
Con il provvedimento in esame sono state inoltre definite le procedure cui devono attenersi i soggetti incaricati alla trasmissione telematica ai fini dell’acquisizione massiva dei dati (in tal senso è stato integrato il Provvedimento direttoriale 30 gennaio 2019).
Nello specifico, si prevede che qualora tali soggetti risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale:
- sarà inviato all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti peri quali sono richiesti i dati;
- prima di fornire tali dati, l’Agenzia è peraltro tenuta a verificare la validità della delega (in assenza della quale si applica la procedura indicata dal Provvedimento 9 aprile 2018 ).