Iva, ridenominato il codice “6494”, per l’adeguamento del volume d’affari agli Isa
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Con la Risoluzione 10 maggio 2019, n. 48/E è stato ridenominato “ISA-Indici sintetici di affidabilità fiscale–integrazione IVA” il codice tributo “6494”, utilizzabile per il versamento integrativo dell’Iva (con l’F24) dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Al riguardo si precisa quanto segue:
- detto codice tributo – inizialmente denominato “Studi di settore -adeguamento IVA” – fu istituito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione 1° giugno 1999, n. 89, ai fini del versamento integrativo dell’Iva dovuto per l’adeguamento delvolume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di settore;
- l’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che “Al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati “indici” (…)”;
- ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 9-bis, “Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11”. La norma aggiunge che tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai Iva. Sotto il profilo Iva, inoltre, salvo prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui sopra si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta oppure soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
- per effetto del comma 10 del medesimo art. 9-bis, “La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi”, con la possibilità di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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