Trasparenza delle erogazioni pubbliche, sanzioni solo dal 1° gennaio 2020
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Le modifiche apportate dal decreto “crescita” alla disciplina relativa alla trasparenza delle erogazioni pubbliche – contenuta nell’art. 1, commi 125–129, della Legge n. 124/2017 – colgono le osservazioni espresse in passato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e da Assonime.
La previgente formulazione della norma, infatti, si prestava ad alcuni dubbi interpretativi, a causa della scarsa chiarezza del testo normativo, dell’inadeguato coordinamento con le altre norme vigenti nonché del carattere sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi in esame.
Per quanto riguarda in particolare il regime sanzionatorio, ora la norma prevede che:
- l’inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni sia per le imprese, sia per gli enti no profit (associazioni, fondazioni, Onlus e cooperative sociali): si tratta di una novità di assoluto interesse, in quanto prima dell’entrata in vigore del decreto “crescita” si riteneva che dette sanzioni non fossero applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte degli enti no profit (a tale conclusione il Consiglio di Stato era approdato con il Parere del 1° giugno 2018, n. 1149);
- si applichi una sanzione nella misura dell’1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro. Soltanto se l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi;
- il soggetto competente ad irrogare la sanzione sia l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario;
- l’inosservanza degli obblighi comporti l’irrogazione della sanzione soltanto a partire dal 1° gennaio 2020.
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