Fondo di garanzia Pmi, approvate le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio
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È stato approvato il decreto che – in attuazione dell’art. 11, comma 1, del D.M. 6 marzo 2017 – stabilisce le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio relativamente al funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Il provvedimento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle “condizioni di ammissibilità e disposizione di carattere generale del Fondo”.
Al riguardo si ricorda che:
- in attuazione dell’art. 2, comma 6, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, il D.M. 29 settembre 2015 ha introdotto un nuovo modello di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento del prenditore, da utilizzare, in fase di prima applicazione, per le sole richieste di garanzia riferite ai finanziamenti agevolati ai sensi della “nuova Sabatini”;
- sempre in attuazione del citato art. 2, comma 6, del D.L. n. 69/2013, il richiamato D.M. 6 marzo 2017 ha stabilito le condizioni e i termini per l’estensione del nuovo modello di valutazione a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo e ha specificato l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario, nonché della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria;
- ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.M. 6 marzo 2017, le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, articolate in funzione della rischiosità del beneficiario, sono adottate dal Consiglio di gestione, su proposta del gestore del Fondo e sono soggette ad approvazione ministeriale;
- per effetto del secondo comma del medesimo art. 11, al fine del costante monitoraggio della rischiosità degli impieghi del Fondo, il gestore del Fondo conferisce incarico a soggetti terzi con comprovata esperienza in materia finanziaria e di risk assessment di effettuare, con cadenza annuale, l’analisi della rischiosità del portafoglio delle garanzie in essere del Fondo nonché la verifica della congruità delle misure degli accantonamenti prudenziali operati a presidio dei rischi assunti;
- il terzo comma dell’art. 11 in esame stabilisce (abrogando l’art. 10 del D.M. 26 giugno 2012) che la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo non possa essere inferiore all’8 per cento dell’ammontare delle garanzie in essere del Fondo.
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