Indici Istat di marzo
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di marzo 2019, ai sensi dell’art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell’art. 54 della Finanziaria 1998 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Si ricorda che la richiamata Legge n. 392/1978 (“legge sull’equo canone”), nella parte dedicata ai contratti di immobili adibiti ad uso abitativo è stata sostituita dapprima dai cosiddetti “patti in deroga” del 1992 (art. 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359 e successivamente dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, contenente la disciplina attualmente in vigore.
Per quanto riguarda invece le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo – cioè commerciale e terziario – la citata Legge n. 392/1978 è tuttora vigente. Ai sensi della richiamata Legge n. 431/1998, in particolare, le parti possono scegliere tra due tipologie di contratto:
- il contratto “libero”, in cui il canone può essere liberamente stabilito dai contraenti e la durata è di quattro anni, rinnovabile per altri quattro;
- il contratto “assistito”, con una durata di tre anni, rinnovabile per altri due.
In tal caso alcune condizioni contrattuali – quali l’ammontare del canone e la durata del contratto – devono essere definite dalle parti sulla base degli appositi contratti-tipo. L’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) ha invece previsto che a decorrere dal 1° giugno 2017, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data siano assoggettati – su opzione – alla cedolare secca (di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) con l’aliquota del 21 per cento.
A tal fine, per locazioni “brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati:
- da persone fisiche;
- al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
- direttamente o tramite agenzie immobiliare (anche attraverso la gestione di portali online).
Alla prima scadenza del contratto, qualora le parti non concordino sul rinnovo e in assenza di disdetta da parte del locatore il contratto è prorogato di diritto per due anni.