Cinque per mille, entro martedì prossimo la richiesta di iscrizione
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Scadrà il prossimo 7 maggio il termine di presentazione della richiesta di prima iscrizione nell’elenco (tenuto dall’Agenzia delle Entrate) dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- la domanda dev’essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Fisconline o Entratel;
- sono tenuti all’adempimento gli enti di volontariato, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche (di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 23 aprile 2010) che intendono partecipare al riparto;
- non sono invece tenuti a trasmettere nuovamente la domanda gli enti regolarmente iscritti nel 2018, nonché quelli già presenti nel primo elenco permanente pubblicato lo scorso anno e comprensivo degli iscritti 2017;
- resta l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva solo nel caso in cui il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata (per il 2017 e/o per il 2018).
Le finalità alle quali il contribuente può destinare il cinque per mille della propria Irpef sono:
- sostegno di uno dei seguenti enti (semprechè siano iscritti nell’apposito Registro unico nazionale, istituito dall’art. 4, comma 1, lettera m), della Legge n. 106/2016):
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali;
- cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- fondazioni;
- ogni altro ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (di cui all’art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).
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