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Legittima la rettifica della detrazione Iva per le migliorie su beni di terzi

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In presenza di migliorie per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su beni immobili di terzi, in caso di retrocessione dell’usufrutto è legittimo operare la rettifica della detrazione dell’Iva, in quanto le relative spese devono considerarsi inerenti a beni ammortizzabili: lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 29 aprile 2019, n. 131.

Nell’occasione, in particolare, il Fisco è approdato a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. per la Corte di Giustizia Ue – intervenuta per precisare la portata degli articoli 184 e seguenti della Direttiva n. 2006/112/CE – il meccanismo di rettifica della detrazione è “parte integrante del sistema di detrazione dell’IVA”, fondato sul principio di neutralità del tributo (in tal senso si segnala la sentenza 31 maggio 2018, cause riunite C-660/16 e C-661/16);
  2. ai sensi dell’art. 185 , paragrafo 1, della citata direttiva, la rettifica dev’essere operata quando, successivamente alla dichiarazione Iva, “sono intervenuti dei mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione”;
  3. al riguardo, con la risposta in commento le Entrate hanno sottolineato che tali variazioni “sono probabili specialmente nel caso dei beni d’investimento, che sono spesso utilizzati per un certo numero di anni, nel corso dei quali possono cambiare gli scopi cui essi sono destinati”. A tal fine, l’art. 187 della Direttiva Iva ha stabilito un periodo minimo di 5 anni per la rettifica della detrazione che, per i beni d’investimento, può essere prolungato dagli Stati membri fino a 20 anni;
  4. l’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 prevede la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione inizialmente operata:
    – per i beni non ammortizzabili e i servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi;
    – per i beni ammortizzabili, in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei 4 anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;
  5. relativamente ai beni immobili, rileva l’ottavo comma, secondo periodo, del medesimo art. 19-bis2.

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