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Ici, ai fini delle sanzioni vi è “incertezza normativa” sulle componenti per la produzione di energia

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In merito alla computabilità delle componenti utilizzate nella produzione di energia per la determinazione della rendita catastale ai fini Ici, si ravvisa una situazione di obiettiva incertezza normativa: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 marzo 2019, n. 11084, depositata lo scorso 19 aprile.

Per la Suprema Corte, infatti, tale incertezza emerge dal fatto che la questione è stata oggetto di pronunce discordanti da parte della giurisprudenza anche di legittimità, tanto che si è resa necessaria l’introduzione di una norma di interpretazione autentica dell’art. 4 del Regio Decreto-Legge n. 652/39, con l’art. 1-quinquies del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con la Legge 31 maggio 2005, n. 88.

Con tale provvedimento è stata infatti affermata la assoggettabilità ad Ici delle componenti elettromeccaniche stabilmente infisse al suolo, ponendo fine ai dubbi interpretativi in materia.

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, primo periodo, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), le sanzioni non sono irrogate “quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Secondo un consolidato orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

L’incertezza normativa oggettiva, inoltre, costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, come emerge dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dall’Amministrazione.

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