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Definizione agevolata del pvc anche per l’esposizione di un credito superiore a quello spettante

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In merito alla possibilità di regolarizzare – attraverso la definizione agevolata del pvc – la constatazione di un’infedeltà dichiarativa per l’avvenuta esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, con la risposta all’istanza di interpello 19 aprile 2019, n. 112 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, qualora il minor credito non spettante “risulti ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato” dal contribuente, quest’ultimo può accedere alla definizione agevolata del pvc presentando:

  1. la dichiarazione di cui all’art. 1 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, al fine di rideterminare il credito effettivamente spettante per il periodo d’imposta oggetto di definizione agevolata;
  2. una dichiarazione integrativa “ordinaria”, tenuto conto dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, al fine di ridurre l’importo del credito per la quota parte non più disponibile a seguito della definizione agevolata delle violazioni riferite al periodo di imposta in cui si è originato il credito. In tal senso risultano confermate le indicazioni fornite con la Circolare 9 aprile 2019, n. 7/E (paragrafo 3.2).

Si ricorda che con quest’ultimo documento di prassi sono stati precisati numerosi aspetti relativi alla disciplina sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 1 del richiamato D.L. n. 119/2018.

La Circolare – che fa seguito al Provvedimento direttoriale 23 gennaio 2019, n. 17776 – spiega tra l’altro quali violazioni possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono accedere alla sanatoria, e fornisce ulteriori chiarimenti in merito al raddoppio dei termini di decadenza, ai regimi con esonero dichiarativo e alla definizione agevolata delle società consolidanti.

Si tenga presente infine che può avvalersi della definizione agevolata in esame anche il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto del pvc.

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