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Non integra la “autonoma organizzazione” la presenza nello studio di un solo dipendente con mansioni esecutive

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Ai fini Irap, non sussiste il requisito della “autonoma organizzazione” qualora il professionista si sia avvalso di un solo lavoratore dipendente con mansioni esecutive: lo ha confermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 marzo 2019, n. 10912, depositata lo scorso 18 aprile.

I giudici di legittimità hanno quindi applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite: con la sentenza n. 9451/2016 , infatti, fu affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Si ricorda che secondo l’orientamento maggioritario espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (in tal senso si richiamano – oltre alla citata pronuncia n. 9451/2016 – anche Cass. n. 1211/2009, n. 12108/2009 e n. 9786/2018).

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