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Approvata in via definitiva la Legge europea 2018. Nuovo regime Iva dei servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia

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Nella seduta di ieri, 16 aprile, il Senato ha approvato, in via definitiva, la Legge europea 2018 (ddl n. 822-B), con 137 voti favorevoli, cinque i contrari e 85 astensioni.

Il provvedimento, finalizzato a ridurre il numero delle procedure per violazione del diritto europeo, prevede tra l’altro:

  • semplificazioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali in uno stato membro;
  • l’ampliamento delle competenze riconosciute agli agenti immobiliari;
  • la previsione del termine di 60 giorni dallo stato di avanzamento lavori entro cui versare gli acconti, nell’ambito del pagamento dei corrispettivi di appalto.

Tra le principali novità del provvedimento si segnala l’art. 9, che disciplina il regime Iva applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, al fine di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. per la Commissione Ue, l’art. 9, comma 1, numeri 2) e 4), del D.P.R. n. 633/1972 contrasta con l’art. 144 della Direttiva 2006/112/CE;
  2. ai sensi del richiamato art. 9, per applicare l’esenzione Iva ai servizi di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione, i relativi corrispettivi devono essere inclusi nella base imponibile e scontare l’Iva in dogana all’atto dell’importazione, per effetto dell’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
  3. quest’ultima disposizione commisura l’Iva sui beni importati al valore dei beni medesimi, determinato ai sensi della normativa doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti (ad eccezione dell’Iva) nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio dell’Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo;
  4. in tale contesto, la disposizione prevede l’esenzione da Iva di tali prestazioni, semprechè il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

In particolare, si interviene:

  1. sull’art. 9, comma 1, numeri 2) e 4), del decreto Iva, sostituendo il riferimento all’assoggettamento ad imposta con il riferimento all’inclusione nella base imponibile;
  2. sull’art. 9, comma 1, n. 4-bis), del D.P.R. n. 633/1972, che nella formulazione vigente qualifica come non imponibili i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile, purché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’art. 69 del decreto Iva, ancorché la medesima base imponibile non sia stata assoggettata all’imposta. La disposizione elimina il riferimento alle sole piccole spedizioni e a quelle di carattere non commerciale, oppure di valore trascurabile.

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